STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
ARCHIVIO DELLE MEMORIE MIGRANTI
TITOLO I – DENOMINAZIONE – SEDE
Articolo 1
Ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, della L.R.T. 42/2002, e delle norme del codice civile in tema di associazioni è costituita l’Associazione di promozione sociale denominata “Archivio delle memorie migranti” (AMM).
Articolo 2
L’associazione ha sede legale in Roma, in via di Panìco, n. 18.
TITOLO II – FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 3
L’associazione non ha fini di lucro e opera per il perseguimento di finalità culturali,
formative e di solidarietà sociale.
Scopo dell’associazione è lo svolgimento di attività nel settore della tutela dei diritti e della dignità degli esseri umani, con particolare riferimento alla condizione migrante, e in particolare promuovendo diverse forme di partecipazione e auto-rappresentazione da parte delle persone migranti.
L’associazione si ispira a principi di solidarietà, antirazzismo e pacifica convivenza delle diversità; la sua struttura è democratica; valuta positivamente i criteri di gratuità e di open access nella comunicazione.
L’associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi che regolano l’attività dell’associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell’ordinamento.
Articolo 4
L’associazione ha le seguenti finalità:
1) promuovere la raccolta, conservazione e diffusione di memorie e testimonianze di persone migranti e la realizzazione condivisa con i soggetti migranti di produzioni audio e video-documentarie, nonché a stampa, tese a diffondere e rendere fruibile il materiale raccolto e il relativo lavoro di ricerca e di analisi;
2) produrre, raccogliere, organizzare e diffondere i contenuti di un archivio delle memorie migranti e curarne la messa in rete secondo i criteri dell’open access, fatti salvi i diritti alla riservatezza e
alla protezione dei dati sensibili;
3) favorire la auto-rappresentazione dei soggetti migranti e la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul loro punto di vista, attraverso la creazione e condivisione dei contesti di ascolto e azioni di advocacy;
4) promuovere la partecipazione attiva delle persone migranti nelle attività dell’Associazione e
nel perseguimento delle finalità associative;
5) promuovere una rete di associazioni, enti, istituzioni, nazionali e internazionali, e altri soggetti impegnati a vario titolo nella raccolta, conservazione e diffusione di memorie migranti e nella realizzazione di produzioni audiovisive che condividano metodologie e finalità partecipative;
6) formare ricercatori e video maker, migranti e non, secondo il metodo partecipativo,
con la finalità di proiettare lo sguardo dell’altro sulla multiforme realtà italiana;
7) promuovere la ricerca sulle pratiche di narrazione autobiografica (ad esempio tramite
la pratica dei cerchi narrativi, dei laboratori di scrittura, delle video-testimonianze, ecc.);
8) favorire l’emergere di una rappresentazione più accurata dei fenomeni migratori nei paesi europei e extra europei, attraverso la raccolta di testimonianze individuali e/o corali di gruppi o
persone accomunate dall’esperienza migratoria e dall’espatrio forzato o volontario;
9) promuovere la disseminazione dei contenuti e delle metodologie dell’associazione e delle reti da essa promosse nel tessuto sociale, in particolare ma non esclusivamente nelle scuole, nelle università e nei luoghi di socialità e di aggregazione civile, attraverso la produzione di materiali didattici multimediali
(dvd, libri, siti web, ecc.), l’organizzazione di seminari, convegni, mostre, summer school, rassegne, dibattiti, ma anche attraverso la collaborazione e accordi con case di produzione, radio e televisioni
che consenta la massima diffusione mediatica.
10) operare nel settore del segretariato sociale, mediazione culturale, linguistica e interpretariato sociale, didattica multidisciplinare, animazione sociale e culturale, accoglienza residenziale,
servizi di ristorazione e servizi di strada.
11) realizzare iniziative rivolte ai migranti tese all’inserimento sociale, culturale, economico, lavorativo, ecc.
12) cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita
culturale e sociale, operano in difesa della dignità umana e per la solidarietà tra gli uomini e i popoli,
e che perseguano finalità anche parzialmente coincidenti con gli scopi e le finalità associative.
Articolo 5
L’Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazioni degli scopi sociali, partecipando a bandi di gara pubblici e privati e collaborando o aderendo in qualità di socio ad altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe
o affini a quelle statutarie.
TITOLO III – SOCI
Articolo 6
L’associazione è aperta a tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e
che ne condividano gli scopi e manifestino l’impegno alla loro realizzazione.
La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo.
Il Consiglio deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante.
Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato
specificandone i motivi.
Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale
nei termini prescritti dall’assemblea.
Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare ogni anno fino a 2 soci onorari,
per particolari meriti connessi alle finalità dell’associazione.
Articolo 7
Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative
promosse dall’associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.
Hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l’approvazione
e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari
e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.
I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto.
I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto e
dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione.
I soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e
i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell’associazione.
Le prestazioni fornite dai soci sono prevalentemente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato
un incarico professionale o altro incarico retribuito, per delibera del Consiglio Direttivo.
E’ ammessa la retribuzione a seguito di regolare assunzione dei soci o il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall’Assemblea degli Associati. L’Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo alla collaborazione di terze persone.
Articolo 8
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, non sono rivalutabili e non sono frazionabili.
La qualità di associato cessa per:
a) recesso del socio tramite comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota associativa per l’anno in corso;
b) decadenza a seguito del mancato pagamento della quota sociale per due anni consecutivi,
nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
c) decesso.
d) esclusione per gravi motivi con riferimento ad atti indisciplinati e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni;
oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.
La perdita della qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea.
I soci di cui sopra non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.
TITOLO IV – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 9
Sono organi dell’associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vice Presidente;
e) il segretario;
f) il Tesoriere;
g) il Collegio dei Revisori (eventuale).
Tutte le cariche associative sono elettive e sono svolte prevalentemente a titolo gratuito
salvo diversamente deliberato dall’Assemblea Generale; è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’espletamento della carica.
Articolo 10
L’assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti ed è l’organo sovrano dell’associazione.
L’assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il mese di aprile per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, eleggere i membri del Consiglio Direttivo, approvare le linee programmatiche e le direttive generali dell’associazione,
deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell’associato interessato.
L’Assemblea è convocata in via straordinaria in qualsiasi momento per deliberare sulle modifiche
dello statuto dell’Associazione e deliberare sullo scioglimento dell’Associazione stessa.
Il Presidente, uno o due vice-Presidenti, il Segretario e il Tesoriere, e l’eventuale Collegio dei Revisori,
sono eletti dall’Assemblea, salvo che quest’ultima ne deleghi, interamente o in parte,
l’elezione al Consiglio Direttivo stesso.
L’assemblea è convocata dal Presidente e dalla maggioranza del Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni
dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
L’assemblea deve essere convocata, per mezzo di comunicazione scritta a mezzo racc.ar o e mail,
almeno 15 giorni prima della data prefissata.
L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare. L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni dell’Assemblea si intendono approvate con la maggioranza dei voti degli intervenuti in proprio e per delega. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. L’eventuale scioglimento anticipato dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto.
Le riunioni dell’assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell’Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni,
i bilanci ed i rendiconti approvati dall’assemblea.
Articolo 11
Il Consiglio Direttivo è costituito da 5 a 9 membri, scelti tra i soci dall’assemblea generale, che restano in carica due anni e, in caso di recesso anticipato, saranno sostituiti dai soci che, nell’ultima assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti.
I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
Il Consiglio, ove delegato dall’assemblea, nella riunione immediatamente successiva designa
nel suo ambito il Presidente, uno o due Vice-presidenti, il Segretario, il Tesoriere, l’eventuale
Collegio dei Revisori, ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari.
Il Presidente convoca il Consiglio almeno una volta ogni due mesi, tramite comunicazione scritta
o e mail almeno 15 giorni prima della data fissata.
Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite solo se è presente più della metà dei suoi componenti e le sue deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
in caso di parità vale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall’Assemblea, è investito dei più ampi poteri
per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali,
per l’attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell’associazione ivi compresa la gestione delle risorse economiche dell’Associazione e del suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo, deliberare l’adesione dell’Associazione ad altre istituzioni analoghe, decidere sull’ammissione, il recesso, la decadenza e l’esclusione degli associati, deliberare in ordine all’assunzione di personale dipendente o alla necessità di prestazioni autonome, proporre all’Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie dell’Associazione, istituire sedi operative,
nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.
È in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell’attività dell’associazione i quali
dovranno essere sottoposti all’assemblea per l’approvazione.
Articolo 12
Il Presidente, scelto tra i soci dall’assemblea generale, ha la rappresentanza legale dell’associazione,
dura in carica tre anni ed è rieleggibile, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l’Assemblea
dei soci. In caso di sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente qualora nominato.
Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri
del Consiglio Direttivo oppure altri soci.
Al Presidente in particolare compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio, può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; può compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio può richiedere la firma
abbinata di altro componente il Consiglio.
In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell’associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.
Articolo 13
Il Segretario, scelto tra i soci dall’assemblea generale, redige i verbali dell’assemblea dei soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate
dal Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere, scelto tra i soci dall’assemblea generale, tiene la contabilità, redige i bilanci,
cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.
Articolo 13 – bis
I Revisori dei Conti sono eletti dall’Assemblea, qualora l’Assemblea stessa lo ritenga opportuno,
in numero di tre e durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto
o in parte fra persone estranee all’Associazione avuto riguardo alla loro competenza.
Il Collegio dei Revisori elegge al proprio interno un Presidente. Ai Revisori spetta:
a) il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione;
b) sovrintendere e sorvegliare la gestione e l’andamento dell’Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme cui l’Associazione è tenuta, ivi comprese quelle dettate dal presente Statuto;
c) redigere la relazione ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo
da presentare all’Assemblea.
Articolo 14
Le cariche degli organi dell’associazione sono elettive e prevalentemente
gratuite salvo altrimenti deliberato dall’Assemblea.
TITOLO V – IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO
Articolo 15
L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
− quote associative e contributi degli aderenti;
− erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
− sovvenzioni e contributi di privati, singoli o in forma di imprese e società;
− sovvenzioni e contributi dell’Unione Europea, dello Stato,
di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
− rimborsi derivanti da convenzioni;
− entrate derivanti da attività commerciali e produttive, marginali od occasionali
comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
− donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo;
− Fondi raccolti in occasione di manifestazioni pubbliche occasionali da realizzarsi
in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
− ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.
Articolo 16
L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo,
composto da un rendiconto economico-finanziario, e l’eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, dieci giorni prima della data stabilita per l’Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei Revisori, qualora nominati.
Il bilancio consuntivo è approvato dall’Assemblea ordinaria, entro il 30 aprile dell’anno successivo
alla chiusura dell’esercizio sociale, con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto.
Il bilancio preventivo è approvato dall’Assemblea ordinaria, entro il medesimo termine di quello consuntivo, con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto.
Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste
finalizzati al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.
Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.
Resta inteso che i proventi delle attività non possano, in nessun caso, essere divisi fra gli associati,
neanche in forme indirette. Analogo rendiconto finanziario dovrà essere redatto in occasione
delle raccolte di fondi di cui all’articolo 15.
TITOLO VI – REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO
Articolo 17
Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall’assemblea con una maggioranza di due terzi dei presenti. L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza
di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Articolo 18
Lo scioglimento, l’estinzione o la cessazione dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale
con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
In caso di scioglimento, estinzione o cessazione dell’associazione, per qualunque causa intervenuto,
il patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini
di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 19
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite
dal Codice Civile e dalla normativa vigente.